Le agevolazioni per le auto
Note esplicative per le agevolazioni auto
(1) TIPO DI HANDICAP
A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definitodalla legge come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzatao progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazionelavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (indipendentementedalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento).
B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatoridi handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimentodell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità dideambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensidell’art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.
C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacitàmotorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza chefruisca o meno dell’assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essereadattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico(prescritto dalla commissione ASL).
D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente,a prescindere dalla condizione di disabile.
(2) FAMILIARE DEL DISABILE
Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili ancheda parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi,adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti piùprossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personalecomplessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale epertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro. Fanno parzialmente eccezione a questa regola lespese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientrantinell’elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico. La detrazioneforfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e nonanche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesaeffettivamente sostenuta. Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casiin cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmentenei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamentealle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del disabilerispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.
(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA
Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l’auto deve essere adattatase il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicapindicato alla lettera B della nota n. 1 l’agevolazione spetta anche senza che il veicolo risultiadattato. L’agevolazione spetta senza limiti di valore dell’autoveicolo. I limiti di cilindrata sonoquelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cuiil disabile possieda più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato, chedovrà indicare nella comunicazione all’ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L’esenzionedalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spettaper l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.
(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO
L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché, per i disabili con ridotte o impeditecapacità motorie ma non affetti da “handicap grave”, si tratti di veicoli adattati primadell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamenteeseguire dallo stesso rivenditore) alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affettoil disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essereconseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni diconseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso). Non ci sono ai fini Ivalimiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc,se con motore diesel). L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. Èpossibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primoveicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.
(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO
A differenza di quanto stabilito per l’Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spettaper un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Siprescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell’intera detrazione per il primoanno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quoteannuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio,qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In casodi furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta,sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
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