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Le agevolazioni per le auto

Agevolazioni IVA

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional. E’ applicabile l’Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel cor-so di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.

Gli obblighi dell’impresa
L’impresa che vende veicoli con applicazione dell’aliquota agevolata deve:

  • emettere fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
  • comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.

ATTENZIONE
La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
A parere dell’Agenzia delle Entrate (28/5/2009), l’accettazione dell’eredità di un “veicolo agevolato” non rientra fra gli intenti antielusivi previsti dal Legislatore, nemmeno se l’erede decide di rivendere quel veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto. Pertanto l’erede non deve pagare la differenza (16%) di IVA né rimborsare le detrazioni IRPEF. Si ricorda, invece, che l’esenzione dal pagamento del bollo auto decade al decesso del disabile per la mancanza del requisito soggettivo.

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