solo testo | testo grande  | Salta menù

NoLimit.it

...nessun limite par fare strada insieme!




Scuola

Un solo alunno disabile per classe

Con la Sentenza n. 926/207, il Tar del Lazio ha risolto una controversia relativa alla violazione delle regole che disciplinano la formazione delle classi che ospitano più di un alunno in situazione di handicap.

I genitori di un alunno affetto da autismo si sono rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio lamentando la violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi che avevano chiesto alla scuola, inoltre, gli stessi genitori hanno impugnato il rigetto della loro richiesta di applicazione dell’art. 10.2. del D.M. 3 giugno 1999 n. 141. 10.2 L’articolo citato dispone che “La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi”.

Ora, il loro bambino era stato inserito in una classe composta da 22 alunni con la presenza di un altro bambino diversamente abile.

Nel merito, il Tar ha ribadito i principi costituzionali e normativi che regolano e tutelano l’inserimento scolastico degli alunni svantaggiati.

In particolare, il Tar ha richiamato il diritto all'educazione e all'istruzione nella scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie e l’affidamento all'integrazione scolastica dell’obiettivo di assicurare lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Quindi ha sottolineato che esattamente i ricorrenti ricordano che un ragazzo disabile per meglio vivere la quotidianità della scuola deve avere l’aiuto di tre figure specialistiche, ciascuna con un ruolo completamente diverso e complementare.

In particolare:

  1. l’insegnante di sostegno nominato dal Ministero;
  2. l’assistente educativo e/o alla comunicazione che, per la scuola elementare, sarebbe di competenza esclusiva del Comune di Roma e che ha il compito di aiutare il minore disabile ad intraprendere un progetto incrementativo del proprio apprendimento mediante l’utilizzo anche di particolari tecniche che anche carenti di un riconoscimento scientifico aiutano il minore in questo percorso;
  3. l’assistente all’igiene di competenza del Ministero Istruzione che deve occuparsi dei bisogni del minore quali ad esempio portarlo nel bagno, aiutarlo durante i pasti eccetera. Nello specifico del caso di specie si rileva come, appare fondata – sotto due profili -- la dedotta violazione, da parte delle autorità scolastiche, delle regole generali di formazione delle classi.

Nella classe vi erano due alunni diversamente abili, per cui è fondata la dedotta violazione del secondo comma, primo periodo, dell’art. 10 del D.M. 3 giugno 1999 n. 141 che pone il precetto per cui di regola, in una classe non vi può essere che un bambino diversamente abile.

La possibilità di più svantaggiati è prevista solo in via eccezionale, stante che la presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi.

Segnala presso: Segnala presso: Facebook  Segnala presso: Del.icio.us  Segnala presso: digg  Segnala presso: Technorati  Segnala presso: Yahoo My Web  Segnala presso: Google Bookmarks  Segnala presso: Netvouz  Segnala presso: Segnalo  Segnala presso: Live-MSN 

Pagina Precedente: Piano nazionale formazione e integrazione di alunni disabili i care
Pagina Successiva: Alunni disabili: «per gli insegnanti formazione obbligatoria»

Torna su Versione stampa Segnala pagina